Sentenza del 01/12/2016 n. 3411/1 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria

Non basta il mero richiamo al procedimento penale per il raddoppio dei termini di decadenza

La CTR ha rigettato il motivo d'appello proposto dall'Amministrazione finanziaria che aveva fruito del raddoppio dei termini di cui all'art. 37 del D.L. 223/2006, senza aver assolto all'onere di provare il presupposto fondamentale dell'avvenuta formalizzazione di una denuncia per un fatto penalmente rilevante. L'Agenzia delle Entrate sosteneva di non essere incorsa in alcuna decadenza dal potere di accertamento poiché aveva prodotto copia del pvc della Guardia di Finanza in cui vi era riferimento al procedimento penale in corso. Invero, secondo i giudici calabresi, tale generico richiamo non consente in alcun modo di valutare la "notitia criminis" ai fini della possibilità di ritenere operante il raddoppio dei termini.

Testo integrale della sentenza