Sentenza del 10/03/2021 n. 406/1 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

Non assoggettabilità a TARI delle aree interessate dalla produzione di rifiuti speciali

In tema di determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto della parte di essa in cui si formano, prevalentemente e continuativamente, rifiuti speciali. Allo smaltimento di questi ultimi, secondo il comma 649, dell’art. 1 della legge 147/2013, infatti, sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i relativi produttori alle condizioni previste dalla normativa vigente. La CTR veneta ha, quindi, ritenuto non meritevole di accoglimento l’appello proposto dalla società incaricata della riscossione e ha confermato la pronuncia dei giudici di primo grado. Spiegano i giudici che la TARI non poteva essere calcolata, come sostenuto dalla società appellante, sull’intera superficie industriale, poiché in gran parte di essa venivano prodotti rifiuti speciali che il contribuente provvedeva a smaltire tramite ditte specializzate.

Testo integrale della sentenza