Sentenza del 31/03/2016 n. 3001/12 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Non applicabilità dell’esenzione dall’imposta di registro per le sentenze non emesse dal Tribunale

I giudici della sezione staccata di Salerno della CTR campana si sono pronunciati su una controversia riguardante  il regime di favore di cui all'art. 46 della L. 374/1991, che esonera le controversie di valore inferiore ad € 1.033, decise secondo equità dai Giudici di Pace, dalla soggezione a diritti e tasse.

I giudici salernitani, contrariamente a quanto affermato dalla Suprema Corte, che ha ritenuto l'esenzione applicabile "alle sentenze adottate in tutti i gradi  di giudizio" (Cass. 16310/2014), sostengono invece che non sia estensibile, in assenza di specifica normativa primaria, la ratio della predetta norma a provvedimenti emessi da altri Giudici. In sentenza si legge, infatti, che il regime di esenzione di cui trattasi presuppone, per la sua applicazione, l'esistenza di due condizioni: in primo luogo, una decisione emessa dal Giudice di Pace e, in secondo luogo, un valore della controversia non superiore ad € 1.033. Nel caso di specie, originando la controversia da una sentenza sottoposta a registrazione emessa da un Tribunale, manca il primo dei due requisiti e l'imposta di registro risulta dunque dovuta.

Testo integrale della sentenza