Ordinanza del 17/05/2018 n. 12052/6 - Corte di cassazione

Niente IRAP sui proventi “esclusivamente personali” del commercialista

I redditi netti derivanti da lezioni e diritti d’autore e dalle consulenze tecniche d’ufficio e di parte svolte dal commercialista non sono sottoposti al pagamento di IRAP. La Suprema Corte, rifacendosi al proprio principio secondo il quale il dottore commercialista che svolga anche attività di sindaco e revisore di società non soggiace a IRAP per i redditi relativi a tali attività (16372/2017), estende anche ai su menzionati redditi la stessa esenzione. I giudici di Cassazione ribaltano dunque la sentenza della CTR che erroneamente aveva riferito l’autonoma organizzazione quale presupposto impositivo anche a proventi di matrice esclusivamente personale.

Testo integrale dell'ordinanza