Sentenza del 16/03/2016 n. 2511/49 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Nell’accertamento sintetico il contribuente deve documentare la disponibilità di ulteriori redditi

L'Agenzia delle Entrate, attraverso il procedimento sintetico ex art. 38 D.P.R. 600/73, determinava nei confronti di un contribuente un maggior reddito relativo a due distinte annualità. Quest'ultimo impugnava i due avvisi di accertamento presso la CTP di Napoli, che rigettava il primo ricorso in quanto il contribuente non aveva assolto l'onere probatorio richiesto dalla normativa citata, e accoglieva parzialmente il secondo. A sostegno di  tale parziale accoglimento i giudici sostenevano che il contribuente, anche se non aveva fornito valide prove a sostegno delle eccezioni addotte, aveva comunque aderito tempestivamente al contraddittorio e il suo reddito era in parte adeguato al tenore di vita condotto.
La CTR di Napoli, presso la quale il contribuente aveva presentato appello, nel respingere le motivazioni dallo stesso addotte, afferma che il contribuente non ha assolto l'onere di provare con idonea documentazione che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte.
A sostegno di questa tesi i giudici campani citano la giurisprudenza della Suprema Corte che in questi termini si è recentemente espressa con la sentenza n. 25104/2014.
 

Testo integrale della sentenza