Sentenza del 06/07/2020 n. 1634/21 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Natura dell’iscrizione al registro Vies e regime di esenzione IVA

Per beneficiare dell’esenzione IVA nell’ ambito delle operazioni intracomunitarie è necessaria l’iscrizione nel registro Vies. Quest’ultima ha natura sostanziale e non meramente formale pertanto il mancato inserimento nel registro Vies  non consente di effettuare operazioni in ambito UE esenti IVA( circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 39/E dell’ 1.08.2011). 
Sulla base di detto principio, la Commissione Tributaria della Regione Lombardia ha ribaltato l’esito del giudizio di primo grado che optava invece per il carattere meramente formale di detta iscrizione. In particolare i giudici milanesi hanno richiamato l’art. 35 D.P.R. n. 633/72, che prevede la presentazione di apposita dichiarazione per l’inserimento nel registro Vies e la citata circolare, secondo la quale “l'inclusione nell'archivio Vies è indispensabile per qualificare correttamente le cessioni e le prestazioni come effettuate o ricevute dal contribuente italiano, soggetto passivo Iva ai fini degli scambi intracomunitari”

Testo integrale della sentenza