Sentenza del 17/02/2020 n. 227/01 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Mediazione e ius superveniens

L’accordo di mediazione e il versamento della prima rata concordata comportano il definitivo consolidarsi dell’accertamento e l’accettazione da parte del privato dell’addebito determinato in sede di mediazione, con rinuncia ad ogni eventuale contenzioso, anche pendente. Nel caso di specie, la successiva entrata in vigore del d.l. n. 119/2018, che ha introdotto il regime di favor nei confronti del contribuente, non trova applicazione in quanto ius superveniens rispetto ad una fattispecie non sub iudice ma già definita. Pertanto, la CTR del Piemonte dichiara, a fronte del consenso prestato in sede di mediazione, inammissibile la pretesa del contribuente diretta alla rideterminazione degli addebiti oggetto di accordo. 

Testo integrale della sentenza