Sentenza del 11/12/2015 n. 2182/04 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria

Litisconsorzio necessario in caso di impresa familiare.

La CTR calabrese ha annullato la sentenza della CTP di Crotone appellata da un contribuente che rivendicava la mancata estensione del giudizio anche nei suoi confronti, in qualità di litisconsorte necessario. Nel caso di specie l'avviso di accertamento impugnato riguardava inscindibilmente due soggetti, marito e moglie, quali componenti di una impresa familiare. I giudici calabresi, citando l'art. 5 del d.p.r. 597 del 1973, che equipara le imprese familiari alle società di persone riguardo all'imputazione dei redditi prodotti ai singoli soci, affermano dunque che, anche in relazione alle imprese familiari, il ricorso proposto solo da uno sei soggetti interessati impone sempre l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

Testo integrale della sentenza