Sentenza del 02/09/2019 n. 5127/3 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Litisconsorzio necessario in caso di accertamento nei confronti della società di persone

L’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica della dichiarazione dei redditi delle società di persone e dei singoli soci obbliga il giudice, investito dal ricorso di uno soltanto dei soggetti interessati, a procedere all’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. n. 546 del 1992. In tali casi, dunque, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione è configurabile un litisconsorzio necessario, pena la nullità assoluta del giudizio stesso (Cass. nn. 16730/2018 e 27603/2018) e a nulla rileva la mancanza di volontà di impugnare l’avviso di accertamento, autonomamente o in adesione, da parte dei soci. Nel caso di specie non essendo stato integrato il contraddittorio nei confronti dei soci, da parte del giudice di primo grado, le sentenze da questi emanate sono entrambe nulle.

Testo integrale della sentenza