Sentenza del 24/12/2019 n. 34447/SS.UU. - Corte di cassazione

Limiti al riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario

In materia di fatti estintivi dell’obbligazione tributaria non sono riservate alla giurisdizione tributaria le controversie riguardanti la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento. A questa conclusione sono giunte le Sezioni Unite della Suprema Corte nel risolvere una questione attinente al riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario. Spiegano i giudici che qualora, in sede di ammissione al passivo fallimentare, sia eccepita dal curatore la prescrizione del credito tributario maturato successivamente alla notifica della cartella di pagamento, si verifica un fatto estintivo dell’obbligazione tributaria di cui deve conoscere il giudice delegato in sede di verifica dei crediti e il tribunale in sede di opposizione allo stato passivo e di insinuazione tardiva, e non il giudice tributario.

Testo integrale della sentenza