Sentenza del 15/06/2020 n. 766/11 - Comm. Trib. Reg. per l'Emilia-Romagna

Legittimo affidamento e circolari dell’amministrazione finanziaria

Non può invocare il principio del legittimo affidamento  considerando non dovuto un maggior tributo accertato il contribuente che si è avvalso della prassi interpretativa dell’Ufficio in pregressi periodi d’imposta. Sulla base di tale principio, ribadito con insegnamento costante dalla Corte di Cassazione, la Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna, nel caso di specie, ha rigettato l’appello sollevato dal Contribuente. I giudici emiliani hanno, infatti, precisato che in nessun modo può ritenersi non dovuto il tributo in caso di affidamento incolpevole del contribuente su atti della amministrazione finanziaria in materia tributaria ed in particolare sulle circolari, che non costituiscono fonte di diritti ed obblighi (art. 10 l. n. 212/2000). Nello specifico, detto articolo esclude solamente l’irrogazione delle sanzioni e degli interessi e non il relativo tributo.

Testo integrale della sentenza