Sentenza del 19/01/2021 n. 571/14 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Legge Pinto: l’esenzione dal contributo unificato non opera per il giudizio di ottemperanza proposto dal difensore antistatario

L’esenzione dal contributo unificato prevista nei giudizi di equa riparazione per irragionevole durata del processo non opera nel giudizio di ottemperanza proposto dal difensore antistatario. Lo dicono i giudici della Commissione Tributaria della Regione Campania che hanno confermato la decisione presa dai giudici di primo grado. Nel caso di specie, gli avvocati impugnavano l’intimazione di pagamento per mancato versamento del contributo unificato tributario, lamentando la violazione delle istruzioni in materia di contributo unificato nel processo amministrativo, contenute nella circolare del segretariato Generale della Giustizia Amministrativa del 18.01.2011 e nella Carta dei Servizi 2017 del Tar Puglia-Lecce. Secondo i ricorrenti, infatti, detto contributo non andava pagato, in quanto dal combinato disposto di detta circolare e di detta Carta dei Servizi emerge l'assenza di qualsivoglia distinzione tra giudizi di ottemperanza per l'esecuzione di decreti di liquidazione di indennizzi in favore delle parti e dei giudizi proposti dai difensori antistatari. La CTR, invece, sullascorta del principio del divieto di applicazione analogica delle norme che fissano le fattispecie imponibili e le relative esenzioni, ha condiviso l'orientamento espresso dalla CTP e condannato i ricorrenti al pagamento del contributo, in quanto manca una specifica norma che prevede l’esenzione dal pagamento del contributo unificato tributario per il giudizio d’ottemperanza proposto dall’avvocato.

Testo integrale della sentenza