Sentenza del 02/02/2017 n. 321/13 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Le pubblicità esposte nei centri commerciali sono soggette alla relativa imposta

La pubblicità svolta nei centri commerciali è da qualificare come effettuata in luogo aperto al pubblico e dunque soggetta al pagamento dell'imposta sulla pubblicità. Secondo la società appellante tale imposta non sarebbe applicabile all'installazione di impianti finalizzati a pubblicizzare una iniziativa commerciale ubicati all'interno del centro commerciale, poiché quest'ultimo non sarebbe un "luogo aperto al pubblico" e, dunque, non soddisferebbe i requisiti richiesti dalla legge per l'operatività del tributo (art. 5 D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507). I giudici milanesi ritengono invece che il centro commerciale sia un luogo aperto al pubblico poiché consente l'accesso indiscriminato a una generalità di soggetti, per cui il presupposto dell'imponibilità del tributo, descritto dalla giurisprudenza di legittimità come l'astratta possibilità che il messaggio pubblicitario abbia un numero indeterminato di destinatari, risulta pienamente realizzato.

Testo integrale della sentenza