Sentenza del 08/02/2017 n. 354/13 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Le operazioni di stock lending sono valide solo se sorrette da valide ragioni economiche

"Le operazioni di stock lending, per le quali un soggetto prestatore (lender) consegna dei titoli a un altro soggetto (borrower) che si impegna a restituire alla scadenza pagando una commissione a fronte del prestito ricevuto, non possono essere ritenute elusive o censurabili in applicazione del divieto di abuso del diritto laddove siano sorrette da valide ragioni economiche che l'Ufficio non riesca a sconfessare." In base a questo principio la CTR di Firenze respinge l'appello presentato da due società che avevano simulato un contratto di stock lending. In particolare la società verificata non era mai venuta in possesso delle azioni oggetto del contratto di prestito titoli avendo contemporaneamente stipulato  un secondo contratto con il quale - in pari data e contestualmente al prestito delle azioni -  dava in pegno le stesse azioni ricevute alla società cedente, nell'ambito di una scommessa che non poteva risultare aleatoria in quanto tutti i contraenti nel momento della stipula erano già a conoscenza dell'esito finale che avrebbe portato al beneficio fiscale per la società controllante.

Testo integrale della sentenza