Ordinanza del 22/06/2018 n. 16553/5 - Corte di cassazione

La somma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi.

Nell’ambito della rateizzazione di una pretesa tributaria sulle sanzioni non sono mai dovuti gli interessi di mora. Alla luce di tale principio la Suprema Corte ha respinto il ricorso avanzato dall’agente della riscossione che aveva sollevato l’erronea interpretazione da parte dei giudici d’appello dell’art. 21 DPR 602/73. Tale articolo stabilisce che sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato o sospeso ai sensi dell’articolo 19, comma 1 del DPR 602/73, si applicano gli interessi al tasso del 6%. Gli ermellini argomentano, invece, come a prevalere sia invece il dettato dell’art. 2 comma 3 del D. Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 secondo il quale “La somma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi”. Tale articolo deve, infatti, considerarsi norma “eccezionale” che, in base al brocardo latino “lex specialis derogat generali”, prevale sulla regola generale invocata dall’agente della riscossione.

Testo integrale della sentenza