Sentenza del 11/06/2015 n. 3335/4 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

La sanzione pecuniaria a titolo di contributo unificato per il rigetto dell’impugnazione si applica anche al processo tributario.

Lo dicono i giudici della CTR di Roma, i quali affermano che non vi è ragione per cui la finalità perseguita dal comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2012 (Testo unico delle spese di giustizia), nella parte in cui afferma che "quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis", non debba essere perseguita anche nella giurisdizione tributaria. La condanna dell'appellante al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ha natura di sanzione  pecuniaria processuale finalizzata a deflazionare il contenzioso, mentre il contributo unificato-tassa è finalizzato allo svolgimento di una attività processuale. Secondo i giudici laziali se la sanzione pecuniaria processuale a titolo di contributo unificato per il rigetto dell'impugnazione fosse esclusa dal processo tributario risulterebbe violato il principio di uguaglianza (art. 3 c. 1, Cost.), poiché il cittadino sarebbe sottoposto a trattamenti differenziati a seconda del comparto in cui sia articolato l'esercizio della funzione giurisdizionale.

Testo integrale della sentenza