Sentenza del 03/01/2017 n. 1/1 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

La revoca dell’interpello non è possibile dopo che l’atto è stato posto in essere

I giudici genovesi hanno rigettato l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate in un contenzioso relativo all'esenzione ai fini IVA della cessione del diritto di superficie tra Comune e Azienda Speciale. Nel caso di specie questi ultimi, prima di stipulare l'atto di cessione del diritto di superficie di alcuni immobili del comune, presentavano regolare interpello all'Agenzia delle Entrate al fine di conoscere il regime IVA applicabile. L'Agenzia delle Entrate, in un primo tempo, rispondeva che ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. 267/2000 l'operazione poteva avvenire in regime di esenzione IVA, in seguito, dopo la stipula dell'atto di cessione tra gli enti, revocava il parere emesso, ritenendo non confermata tale esenzione in ambito comunitario. Sul punto è intervenuta la sentenza della CTR ligure, la quale, dopo aver confermato l'esclusione dal campo Iva della cessione in argomento, ha  affermato che la revoca dell'interpello non ha effetto se interviene dopo che l'atto è già stato posto in essere.

Testo integrale della sentenza