Sentenza del 11/04/2017 n. 1685/2 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

La residenza estera è fittizia quando il centro degli affari e degli interessi non solo economici è in Italia

L'individuazione del domicilio fiscale deve basarsi sull'effettivo centro degli affari e degli interessi, non solo economici, ma anche morali e familiari, desumibile dal fattore dirimente della reale permanenza del soggetto nel territorio nazionale.
I giudici lombardi hanno ribaltato la sentenza di primo grado e ritenuto fittizia la residenza estera di due contribuenti italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferite in uno Stato avente un regime fiscale privilegiato.
Nel caso di specie i giudici hanno fondato la propria decisione su una serie di indizi molto articolati che vanno dall'elevato numero di giorni trascorsi in Italia, alle documentate partecipazioni ad assemblee o riunioni del Consiglio di amministrazione di società italiane direttamente o indirettamente partecipate, alla frequentazione di circoli privati, eventi mondani e sociali nel territorio nazionale, ai cospicui movimenti di capitale e bonifici esteri accreditati su istituti di credito italiani, fino allo sviluppo di rapporti affettivi  con soggetti residenti in Italia.

Testo integrale della sentenza