Ordinanza del 21/04/2017 n. 10096/5 - Corte di cassazione

La natura di ONLUS deve essere sempre provata in concreto

L’attività delle ONLUS , meritevole di un regime fiscale di favore, deve essere caratterizzata dal perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale, volte ad arrecare benefici a persone in oggettive condizioni di disagio per condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari. La prova dello svolgimento di tali attività solidaristiche deve, secondo la Corte di Cassazione, essere sempre fornita dalla società contribuente. Nel caso di specie la Suprema Corte ritiene fondato il giudicato della CTR in quanto basato sul difetto di prova da parte della contribuente delle condizioni attestanti il perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale richieste dal D. Lgs. n. 460 del 1997.

Testo integrale dell'ordinanza