Sentenza del 16/12/2016 n. 11522/32 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

La materia del contendere deve essere circoscritta alla pretesa effettivamente avanzata con l’atto impugnato

La CTP di Caserta aveva rigettato il ricorso proposto da un consorzio di imprese avverso un avviso di pagamento per il recupero del  contributo dovuto per lo scarico delle acque nei canali consortili. Il Consorzio, nel proporre appello, si duole in particolare della "mutatio libelli", perché con l'atto impugnato il pagamento gli era stato richiesto in veste di proprietario di alcuni immobili, mentre, nel corso del giudizio, l'ente impositore ha sostenuto che l'obbligo prescindesse da tale qualità, identificandosi l'obbligato col soggetto che materialmente trae vantaggio dallo scarico. La CTR campana, avvalendosi del principio generale di diritto più volte affermato dalla Suprema Corte - in ultimo con sentenza 17811/2016 – secondo cui "nella controversia vertente sulla impugnazione di un avviso di accertamento o di liquidazione o di un provvedimento d'irrogazione di una sanzione la materia del contendere resta circoscritta alla pretesa effettivamente avanzata con l'atto impugnato", ritiene leso il diritto di difesa della parte per effetto del cambiamento della linea difensiva dell'ente impositore e meritevole di accoglimento l'appello.

Testo integrale della sentenza