Sentenza del 13/07/2017 n. 1077/6 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

La mancata iscrizione al VIES non preclude l’esenzione IVA delle cessioni intracomunitarie

La mancata iscrizione al VIES non costituisce ostacolo per l’applicazione del regime di non imponibilità IVA delle cessioni intracomunitarie salvo il caso di frode. La CTR di Torino, allineandosi alla recente giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (causa C 21/16 del 9/2/2017), ha così confermato l’esito del giudizio di primo grado e rigettato l’appello dell’Ufficio. Tale sentenza della Corte ritiene infatti che l’esenzione IVA per le cessioni intracomunitarie non può essere negata per il mancato rispetto degli obblighi formali. Nel caso di specie, ricorrendo le condizioni sostanziali, la mancata iscrizione al VIES del soggetto passivo, annoverabile tra i requisiti di natura formale, non può far venir meno il regime di non imponibilità IVA.

Testo integrale della sentenza