Sentenza del 10/11/2017 n. 26638/5 - Corte di cassazione

La dimora in cui si convive può provare la residenza

Secondo il modello di convenzione OCSE per evitare le doppie imposizioni la persona fisica è considerata residente nello stato in cui ha una abitazione permanente di cui può disporre stabilmente a qualsivoglia titolo. La Suprema Corte, alla luce di tale principio ha interpretato la Convenzione Italia – Russia contro le doppie imposizioni e, dunque, deciso per l’accoglimento del ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate. Tale Convenzione, ratificata con legge numero 372/1997, all’articolo  4, comma 2, recita, infatti, che quando il contribuente “dispone di un’abitazione permanente in entrambi gli Stati Contraenti, è considerata residente dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali).” Nel caso di specie il contribuente russo risiedeva, invero, in Italia nell’abitazione della propria convivente con cui aveva una relazione stabile, situazione, tra l’altro, oggi riconosciuta e disciplinata dalla legge 20 maggio 2016 n. 76.

Testo integrale della sentenza