Sentenza del 16/07/2018 n. 1908/12 - Comm. Trib. Reg. per l'Emilia-Romagna

La costituzione in giudizio telematica è valida indipendentemente dalla modalità di introduzione del ricorso.

La costituzione in giudizio in via telematica, ex D.M. 23 dicembre 2013 n. 163, è sempre possibile anche quando il ricorrente abbia introdotto il giudizio con la modalità ordinaria tradizionale. Alla luce della facoltatività che ancora oggi connota l’utilizzo del PTT, il legislatore ha espresso il proprio favore per l’utilizzo delle nuove tecnologie di trasmissione degli atti processuali e tale favore non può essere unilateralmente vanificato dalla scelta operata dal ricorrente di utilizzare ancora l’atto analogico tradizionale vincolando la controparte.
Nel caso in esame la CTP di Reggio Emilia, come altre Commissioni di primo e secondo grado, erroneamente interpretando l’art. 10, comma 3 del su citato decreto, aveva ritenuto che solo nell’ipotesi di notificazione del ricorso introduttivo a mezzo PEC, la costituzione in giudizio dell’Ufficio avesse potuto avere luogo mediante SIGIT. In sintesi sono totalmente prive di pregio le motivazioni addotte dalla CTP secondo la quale la modalità di notifica e deposito utilizzata  dal ricorrente vincoli il resistente. La norma del Regolamento recante la disciplina dell'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario è, infatti, concepita al fine di assicurare continuità agli istituti processuali nella loro esplicazione telematica, restando esclusa, in quanto frutto di mero “litteralismo interpretativo”, la lettura del predetto articolo 10 nel senso di imporre alla modalità di notifica prodotta dal ricorrente un valore vincolante per il resistente.
Da ultimo i giudici bolognesi hanno ritenuto un tipico “error in judicando”  l’affermazione della CTP secondo la quale la resistente Agenzia non risultava essersi costituita né aver prodotto controdeduzioni e documenti.

Testo integrale della sentenza