Ordinanza del 14/10/2015 n. 1449/24 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

La Corte di Giustizia europea si pronuncerà sull’assoggettamento, anche retroattivo, all'imposta unica delle scommesse degli intermediari nazionali.

Con l'ordinanza n. 1449/2015 i giudici della CTR Lombardia hanno disposto la trasmissione degli atti, relativi a un contenzioso in materia di gioco e scommesse, alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Ciò al fine di verificare la compatibilità degli artt. 52 e 56 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea sulla discriminazione fiscale e il legittimo affidamento con la normativa italiana. Quest'ultima prevede, infatti, l'assoggettamento, anche in via retroattiva, all'imposta unica sulle scommesse di cui agli artt. 1 e 3 del d.lgs. 504/1998 (come modificati dall'art. 1 comma 66 lett. b, della legge di stabilità 2011), degli intermediari nazionali che curano la trasmissione dei dati di gioco per conto di operatori di scommesse stabiliti in un diverso Stato membro dell'Unione europea.

Testo integrale dell'ordinanza