Sentenza del 14/07/2017 n. 199 - Corte Costituzionale

La Consulta conferma la possibilità di produrre in appello documenti già disponibili in primo grado

Non è irragionevole la previsione che un'attività probatoria, rimasta preclusa nel giudizio di primo grado, possa essere esperita in appello. Questa è la conclusione a cui è giunta la Corte Costituzionale alla quale la CTR Campania aveva rimesso la questione di legittimità costituzionale dell’art. 58, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. La Consulta, nel merito, ha affermato che non si verifica alcuna disparità di trattamento tra le parti del giudizio poichè non vi è alcuno «sbilanciamento a favore di quella facultata a produrre per la prima volta in appello documenti già in suo possesso nel grado anteriore». I giudici costituzionali hanno inoltre ribadito che non esiste alcun principio costituzionale di uniformità tra i vari tipi di processo (ex plurimis sentenze n. 165 e n. 18 del 2000, n. 82 del 1996; ordinanza n. 217 del 2000), essendo riconosciuta ampia discrezionalità del legislatore nella conformazione dei singoli istituti processuali, fermo restano il limite della manifesta irragionevolezza di una disciplina che comporti un'ingiustificabile compressione del diritto di agire (sentenze n. 121 e n. 44 del 2016, n. 335 del 2004).

Testo integrale della sentenza