Sentenza del 24/02/2017 n. 4807/5 - Corte di cassazione

La conciliazione giudiziale fa venir meno le misure cautelari

L'effetto novativo della conciliazione giudiziale sulle precedenti posizioni soggettive comporta l'estinzione della pretesa fiscale originaria con conseguente venir meno dell'atto tipico legittimante la misura cautelare. Secondo l'art. 22 del d.lgs. n. 472/97 l'ipoteca o il sequestro conservativo sono consentiti all'ente impositore sulla base di un atto di contestazione, di un provvedimento di irrogazione della sanzione o di un processo verbale di constatazione. Nel caso di specie il perfezionamento della conciliazione giudiziale, sostituendosi all'originario verbale di constatazione su cui si fondava l'avviso di accertamento, ha eliminato il presupposto giuridico alla base della misura cautelare, non potendosi condividere, a parere della Suprema Corte, quanto sostenuto dall'Agenzia delle Entrate in ordine alla circostanza che il proprio credito avrebbe meritato di essere fatto oggetto di cautela in quanto ingente e soggetto ad una lunga dilazione.