Ordinanza del 24/02/2020 n. 4764/6 - Corte di cassazione

La compensazione delle spese di giudizio

Secondo l’art. 15 del Decreto Legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992, le spese di giudizio possono essere compensate «qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate». A tal proposito, la Suprema Corte di Cassazione ha precisato che la mera “complessità” e la “pluralità” delle questioni trattate non costituiscono di per sé ragioni “gravi ed eccezionali”, semmai parametri di cui tener conto, in senso diametralmente opposto, al momento della liquidazione delle spese in favore della parte vittoriosa (ex multis Cass. n. 22598/2018). Similmente, l’infondatezza di un motivo di censura, che non si ripercuote sull’esito della lite, non può essere addotto quale ragione che giustifichi la compensazione delle spese processuali. 

Testo integrale della sentenza