Sentenza del 22/03/2018 n. 1245/2 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

L’opzione per l’instaurazione del giudizio di primo grado con modalità cartacea non è vincolante in appello

L’obbligo previsto dall'articolo 2, comma 3, del Decreto MEF n. 163/2013 - in base al quale la parte che abbia utilizzato in primo grado le modalità telematiche di notifica e di deposito del ricorso Introduttivo è vincolata a proseguire ad utilizzarle per l'intero grado di giudizio e per l'appello - è previsto solo per la modalità telematica e non anche per quella cartacea. Conseguentemente, il giudici della CTR lombarda hanno rigettato l’eccezione di inammissibilità dell’appello notificato dall’Agenzia delle entrate per posta elettronica certificata, in quanto, nel caso di specie, l’Agenzia appellante non ha violato alcuna disposizione, essendo stato il giudizio di primo grado incardinato con modalità tradizionali.

Testo integrale della sentenza