Sentenza del 05/06/2017 n. 13913/SU - Corte di cassazione

L’opposizione all’atto di pignoramento derivante da cartella mai notificata va presentata alla CTP

“In materia di esecuzione forzata tributaria, l’opposizione agli atti esecutivi riguardante l’atto di pignoramento, che si assume viziato per l’omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento, è ammissibile e va proposta davanti al giudice tributario”. Le sezioni unite della Cassazione, in base a tale principio, hanno respinto il ricorso dell’agente della riscossione e risolto l’annoso contrasto giurisprudenziale concernente l’individuazione del giudice – ordinario o tributario – cui è devoluta la cognizione dell’opposizione al pignoramento basata sull’invalida o mancata previa notificazione della cartella di pagamento. Nel caso di specie, in seguito alla sentenza della CTR che aveva dichiarato la giurisdizione del giudice tributario e rimesso la causa alla CTP, aveva proposto ricorso per cassazione l’agente della riscossione, sostenendo che gli atti dell’esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento fossero riservati sempre al giudice ordinario.

 

Testo integrale della sentenza