Sentenza del 17/05/2022 n. 686/1 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

L’omologazione del concordato fallimentare con terzo assuntore sconta l’imposta proporzionale

Il provvedimento di omologazione del concordato fallimentare con terzo assuntore di beni e di diritti di credito sconta l’imposta di registro in misura proporzionale (art. 9 della tariffa, Parte I allegata al DPR 131/86), trattandosi di un atto che produce effetti immediatamente traslativi. La Commissione toscana respinge quindi l’appello del contribuente, uniformandosi al principio affermato dalla Corte di Cassazione con le ordinanze n. 3286/2018 e 13352/2020, secondo cui con il concordato fallimentare si determina il trasferimento dei beni e dei diritti di credito al terzo assuntore, in ragione dell’efficacia immediatamente traslativa degli atti di disposizione non solo della proprietà e degli altri diritti reali, ma anche dei diritti di credito (art. 1376 c.c.). Nel caso in esame, secondo i giudici dell’appello, il momento traslativo è rappresentato dall’omologa del concordato fallimentare, in cui l’assuntore si è obbligato, dietro corrispettivo della cessione delle attività fallimentari, a soddisfare i creditori concorsuali nella misura concordata, così come disciplinato nello schema dell’accollo ex art. 1273 c.c..

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