Sentenza del 08/02/2018 n. 1186/7 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

L’omessa impugnazione di una delle ragioni della decisione di primo grado rende inammissibile l’appello

E’ inammissibile l’appello della sentenza sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata. In base a tale principio enunciato nella sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 11977/2017 i giudici della CTR campana hanno respinto l’appello del contribuente che si era limitato ad una mera riproposizione delle ragioni esposte in primo grado. A riguardo i giudici napoletani ribadiscono, come si evince dalla su citata sentenza, che è onere dell’appellante di censurare sempre, a pena di inammissibilità del gravame, tutte le rationes decidendi della statuizione impugnata.

Testo integrale della sentenza