Sentenza del 05/03/2020 n. 2195/18 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

L’esigibilità dell’Iva sugli acconti

In virtù del principio europeo secondo il quale nell’eventualità di versamenti di acconti sul prezzo, l’IVA è immediatamente esigibile soltanto nel caso in cui le future cessioni o prestazioni siano già conosciute e, dunque, esclusivamente quando i beni e servizi siano già specificatamente individuati (sentenza dell’11 febbraio 2006, causa C-419/02), la CTR di Napoli respinge l’appello della pronuncia di primo grado. Nel caso di specie, i giudici d’appello sottolineano come l’IVA sia esigibile dal momento dell’emissione della fattura all’atto della consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione della merce. Inoltre, proseguono i giudici, in caso di acconti sul prezzo, l’operazione si considera effettuata alla data di fattura o di pagamento, limitatamente all’importo versato e purchè sussistano le citate condizioni previste dal giudice di Lussemburgo.

Testo integrale della sentenza