Sentenza del 09/03/2020 n. 682/12 - Comm. Trib. Reg. per l'Emilia-Romagna

L’errore nel ricorso per revocazione

L’errore previsto come motivo di revocazione in sede processuale deve sostanziarsi in una falsa percezione della realtà, in una svista che conduca ad affermare o supporre l’esistenza di fatti decisivi, incontestabilmente esclusi dagli atti di causa. In base a tale principio, più volte oggetto di importanti pronunce della Suprema Corte di Cassazione, la CTR emiliana ha respinto il ricorso per revocazione del contribuente. Secondo l’insegnamento dei giudici di legittimità, infatti, l’errore deve avere “i caratteri dell’assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti e documenti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche”.

Testo integrale della sentenza