Sentenza del 22/10/2018 n. 3121/7 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia

L’autotutela tributaria non è un provvedimento autonomamente impugnabile

Il diniego di autotutela in materia tributaria non costituisce un provvedimento autonomamente impugnabile. In base a tale principio la CTR di Bari ha respinto l’appello del contribuente contro la sentenza di primo grado che aveva rigettato il ricorso avverso il provvedimento di rigetto dell’Ufficio riferito ad una richiesta di autotutela. Argomentano i giudici che, come recentemente affermato dalla Consulta, l’autotutela costituisce un potere esercitabile d’ufficio da parte delle Agenzie fiscali sulla base di valutazioni largamente discrezionali e non uno strumento di protezione del contribuente (Corte Costituzionale, 13/07/2017, n. 181). Sul punto anche la Suprema Corte ha avuto modo di specificare che la segnalazione dell’illegittimità degli atti impositivi da parte del contribuente non trasforma il procedimento officioso e discrezionale in un procedimento ad istanza di parte da concludere con un provvedimento espresso (Corte di Cassazione nn. 7511 del 15 aprile 2016; 23765 del 20 novembre 2015; 24058 del 12 novembre 2014).

Testo integrale della sentenza