Sentenza del 17/02/2020 n. 857/5 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Ius superveniens: decorrenza degli interessi in caso di istanza di rimborso

La disciplina dell’istanza di rimborso, derivante da una disposizione normativa sopravvenuta con effetti retroattivi favorevoli al contribuente, non può essere assimilata a quella della modifica correttiva di dichiarazione erronea. E’ questa la conclusione a cui sono giunti i giudici della CTR del Lazio che, nel respingere l’appello dell’Ufficio, hanno spiegato che in tal caso il computo degli interessi si calcola a partire dal pagamento delle imposte. Nel caso in esame, invece, l’Agenzia delle Entrate aveva calcolato gli interessi a favore del contribuente a partire dalla data dell’istanza di rimborso, attribuendo all’istanza di rimborso del contribuente funzione meramente correttiva di un errore in dichiarazione.

Testo integrale della sentenza