Sentenza del 08/01/2018 n. 2/2 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria

Irretroattività della nuova disciplina sul “lieve inadempimento”

E’ irretroattiva la norma che ha introdotto il caso di “lieve inadempimento” in base al quale il contribuente non decade dal beneficio della rateazione. I giudici calabresi, nell’uniformarsi alla decisione della Suprema Corte che, con sentenza n. 9176/2016 ne ha escluso l’applicazione retroattiva, hanno accolto l’appello dell’Agenzia Entrate. Nello specifico l’art. 15-ter del D.P.R. n. 602/1973,  introdotto dall’art. 3 del D.Lgs 24.9.2015 n. 159, ha disposto che il contribuente non perde tale beneficio in caso di insufficiente versamento di una rata, per un importo non superiore al 3% della stessa e comunque non superiore a 10.000,00 euro oppure in caso di ritardo nel versamento della prima rata non superiore a 7 giorni. Nel caso di specie, dunque, il mancato tempestivo pagamento di due rate, anche se rientra nell’ipotesi di lieve inadempimento, porta il contribuente a decadere dal beneficio della rateazione.

Testo integrale della sentenza