Sentenza del 26/01/2018 n. 2007/5 - Corte di cassazione

Irretroattività della nuova disciplina in tema di rettifica dell’imposta di registro

In tema di imposta di registro non esplica effetto retroattivo la novella apportata all’art. 20 D.P.R. 131/86 dall’art., 1 comma 87, lett. a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in base alla quale l’applicazione di tale imposta avviene esclusivamente sulla base dell’intrinseca natura dell’atto, prescindendo da eventuali elementi extratestuali e dagli atti ad esso collegati. I giudici di Cassazione hanno affermato che al novellato articolo non si può riconoscere effetto interpretativo di quello previgente, ma innovativo poiché introduce limiti all’attività di riqualificazione giuridica della fattispecie precedentemente non previsti.

Testo integrale della sentenza