Ordinanza del 01/03/2018 n. 4851/6 - Corte di cassazione

IRAP: requisiti dell’autonoma organizzazione

In tema di IRAP il giudice deve attentamente valutare la sussistenza del decisivo requisito dell’autonoma organizzazione andando a verificare, in primo luogo, se il contribuente sia responsabile dell’organizzazione e, in secondo luogo, se impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure impieghi più di un collaboratore con mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive. Tale principio, enunciato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione  con la sentenza n° 9451 del 2016, è secondo la Suprema Corte assolutamente non trascurabile laddove il giudice tributario si trovi ad indagare sull’assoggettabilità del contribuente ad IRAP. Al contrario, nel caso in esame, la CTR del Lazio, a supporto della propria tesi, aveva invece posto l’ammontare dei costi sopportati dal contribuente per lo svolgimento dell’attività, trascurando che la giurisprudenza di legittimità ritenga il valore assoluto dei compensi e dei costi non utili a desumere il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione di un professionista (Cass. nn° 22705/2016; 23557/2016; 23552/2016).

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