Sentenza del 24/02/2020 n. 34/1 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia-Giulia

IRAP: deroghe all’indeducibilità del costo del lavoro

L’art. 11, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 446/97 ha introdotto sgravi fiscali diretti a ridurre la base imponibile dell’IRAP in presenza di personale dipendente impegnato a tempo indeterminato, derogando al principio generale dell’indeducibilità del costo del lavoro. Tuttavia, la norma non trova applicazione nel caso di soggetti in concessione ed a tariffa. Nel caso di specie, la CTR Friuli-Venezia-Giulia ha qualificato la prestazione del servizio di trasporto pubblico come appalto anziché come concessione, sottolineando l’assenza del rischio assunto dalla parte privata. Pertanto, ha riconosciuto le ragioni della società appellante in conformità a quanto statuito dal giudice di legittimità (cfr. Cassazione n. 29648/19). 

Testo integrale della sentenza