Sentenza del 02/03/2020 n. 663/4 - Comm. Trib. Reg. per l'Emilia-Romagna

Informazioni acquisite in modo irrituale

Le informazioni acquisite in modo irrituale dal contribuente possono avere valore indiziario. Nell’ambito del suo libero apprezzamento è, infatti, il giudice a valutarne adeguatezza e fondatezza, avuto riguardo all’accertamento nel suo complesso. Ciò in base al consolidato principio per cui: «in tema di accertamento tributario, è legittima l'utilizzazione di  qualsiasi elemento con valore indiziario, anche acquisito in modo irrituale, ad eccezione di quelli la cui inutilizzabilità discende da specifica previsione di legge e salvi i casi in cui venga in considerazione la tutela di diritti fondamentali di rango costituzionale» (Cass. Sez. T 5.12.2019 n. 31779, Cass. Sez. T 28.4.2015 n. 8605).
I giudici d’appello hanno, pertanto, ritenuto utilizzabili le dichiarazioni acquisite dal legale rappresentante di una snc, in seguito ad un invito a comparire personalmente ex art. 32 c. 1 nn. 2, 3, 4 del D.P.R. 600/73, seppure, nel caso di specie, le stesse non siano state valutate idonee a fondare la legittimità, nel merito, dell’avviso di accertamento.

Testo integrale della sentenza