Sentenza del 18/05/2021 n. 4291/23 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Inesistenza della notifica dell’atto impositivo

La notifica dell’avviso di accertamento che, a seguito di querela di falso, risulti inesistente, è improduttiva di effetti giuridici e giammai può ravvisarsi una sanatoria del vizio rilevato. Lo dicono i Giudici della Commissione Tributaria della Regione Campania, i quali hanno accolto le istanze del contribuente, ribaltando la decisione dei Giudici di primo grado. Nel caso di specie, il contribuente lamentava di essere venuto a conoscenza della pretesa erariale dell’Ufficio solo col preavviso di iscrizione di fermo amministrativo. Successivamente, il medesimo, in seguito alla esibizione della relata di notifica dell’accertamento, proponeva altresì querela di falso della firma posta in calce alla stessa. I Giudici della CTR, intervenuta la pronuncia pregiudiziale che ha dichiarato non autografa la firma, hanno accolto il ricorso per inesistenza della notifica e conseguente nullità del preavviso di fermo per intervenuta decadenza dell'Ufficio ex art. 43 D.p.r n. 600/1973.

Testo integrale della sentenza