Ordinanza del 11/10/2017 n. 23887/6 - Corte di cassazione

Inesistenza della notifica del ricorso effettuato a mezzo posta privata

La notifica a mezzo posta privata del ricorso di primo grado è da ritenere inesistente e non suscettibile di sanatoria in seguito alla costituzione in giudizio delle controparti. Resta ad oggi valido il principio, più volte ribadito dalla Corte di Cassazione e rimarcato nelle sentenze delle Sezioni Unite nn. 13452 e 13453 del 29 maggio 2017, relativo all’esclusività in capo a Poste Italiane S.p.A. dei servizi inerenti le notificazioni e le comunicazioni a mezzo posta connesse agli atti giudiziari di cui alla L. 20-11-1982 n. 890 e successive modificazioni. La Suprema Corte si sofferma, poi, sull’entrata in vigore della l. 4 agosto 2017, n. 124 che, con l’art. 1, comma 57, lett. b), sottrae alla società Poste Italiane S.p.A. l’attribuzione esclusiva dei suddetti servizi. Gli ermellini al riguardo affermano che, fino a quando non saranno rilasciate le nuove licenze individuali relative allo svolgimento dei servizi riguardanti le notificazioni di atti a mezzo della posta connesse con la notificazione di atti giudiziari, debba trovare ancora conferma l’orientamento sinora espresso in materia dalla Corte di Cassazione.

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