Ordinanza del 27/03/2019 n. 8560/5 - Corte di cassazione

Inesistente la notifica via PEC prima dell’attivazione del PTT

E’ inesistente la notifica dell’atto di appello effettuata a mezzo PEC dal difensore del contribuente in epoca in cui tale forma di notifica non era ancora prevista nel processo tributario. La Suprema Corte, rilevando la specialità del processo tributario, ha dunque ritenuto non applicabile l’art. 1 della Legge n. 53/1994 in base al quale “la notificazione degli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale può essere eseguita a mezzo di posta elettronica certificata”. Da tale assunto deriva la non sanabilità della notifica effettuata dal legale prima dell’attivazione del processo tributario telematico nella Regione in base all’art. 156 Cod. Proc. Civ. Nello specifico le disposizioni tecniche relative al processo tributario telematico sono state adottate con D. M. 4 agosto 2015 e, in via sperimentale, il processo tributario telematico ha avuto attivazione in Umbria e Toscana a partire dal primo dicembre 2015 e successivamente in tutte le altre regioni. Nel caso in esame, risalendo la notifica via PEC al 2011 ed essendo stato attivato il processo tributario telematico nella regione a partire dal 15 febbraio 2017, la notifica va intesa quale totalmente priva di effetto con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata.

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