Sentenza del 27/06/2018 n. 6292/5 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Indeducibilità dal reddito d’impresa dei costi derivanti dal contratto di interest rate swap per le società non operanti nel settore creditizio o finanziario

In tema di deducibilità dei costi ai fini fiscali gli accantonamenti per la copertura del rischio inerente il contratto di Interest rate swap vanno esclusi dai componenti negativi del reddito quando la società non operi nel settore creditizio o finanziario. La Suprema Corte, con le sentenze nn. 5160 del 28-02-2017 e 4042 del 27-02-2015, ha infatti ritenuto in tali fattispecie mancante il requisito della inerenza del costo all’attività d’impresa, richiesto dall’art. 75 del d.P.R. n. 917 del 1986. La CTR campana, in base a tale principio della Corte di Cassazione, ha ribaltato l’esito del giudizio di primo grado, ribadendo che il principio di inerenza costituisce un presupposto necessario per la deducibilità dei componenti negativi che incidono nella determinazione del reddito d’impresa.
Nel caso di specie la società appellata si occupava dell’attività di fabbricazione di materie plastiche per cui,  non operando nel settore creditizio o finanziario, i contratti derivati di interest rate swap da essa sottoscritti non potevano essere finalizzati alla copertura di rischi inerenti la propria attività d’impresa.

Testo integrale della sentenza