Ordinanza del 10/02/2021 n. 3242/5 - Corte di cassazione

Indagini bancarie senza autorizzazione: utilizzabilità dei dati acquisiti e legittimità dell’accertamento

In materia di indagini bancarie condotte dagli uffici del Fisco, la mancanza dell’autorizzazione non comporta, in assenza di disposizioni specifiche, l'inutilizzabilità dei dati acquisiti, “salvo che ne sia derivato un concreto pregiudizio al contribuente ovvero venga in discussione la tutela di diritti fondamentali di rango costituzionale dello stesso” (ex multis Cass., 14 aprile 2018, n. 9480). Inoltre, poiché tale autorizzazione è un atto preparatorio, con funzione meramente organizzativa, non è soggetto all’obbligo di motivazione. Ne consegue che la mancata o tardiva allegazione della stessa non determina l’illegittimità dell’avviso di accertamento fondato sulle risultanze dei movimenti bancari acquisite (Cass. 3628/2017). Sulla base di tali principi, consolidati nella giurisprudenza di legittimità sia in materia di imposte dirette che di IVA, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’Ufficio e annullato la sentenza della CTR del Lazio, sez. distaccata di Latina. Nel caso di specie, infatti, il giudice d’appello aveva ritenuto necessaria la prova dell’esistenza dell’autorizzazione, senza dare rilievo alla circostanza che il contribuente non aveva fornito alcuna prova in merito al concreto pregiudizio che avrebbe subito dalla mancata allegazione.

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