Sentenza del 15/07/2019 n. 43/2 - Comm. Trib. di Secondo Grado di Bolzano

Incentivi fiscali sul rientro dei lavoratori in Italia

Ai fini dell'accesso al beneficio degli incentivi fiscali sul rientro dei lavoratori in Italia, di cui alla Legge 30/12/2010 n. 238, non vi è necessità di essere iscritti all'AIRE poiché il beneficio, ora, spetta anche a coloro che abbiano avuto la residenza in un altro stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi. E’ questa l’importante innovazione introdotta nel nostro ordinamento dal Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, applicabile, tra l’altro, anche alle controversie pendenti in ogni stato e grado del giudizio. Nel caso in esame, nella convenzione italo-austriaca contro le doppie imposizioni, è previsto che la persona si considera residente nello Stato in cui ha una abitazione permanente, non rilevando la residenza anagrafica, come sostenuto dall’Ufficio, ma la residenza effettiva.

Testo integrale della sentenza