Sentenza del 06/03/2023 n. 6687/5 - Corte di cassazione

Inapplicabilità dell’IRBA per contrasto con il diritto eurounitario

L’imposta regionale sulle vendite di benzina per autotrazione (IRBA) non è più dovuta, nemmeno relativamente alle obbligazioni sorte prima dell’entrata in vigore della L. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021), che ne ha disposto l’abrogazione solo a partire dal 1° gennaio 2021. Lo ha stabilito la Suprema Corte, rilevando che la norma statale non è applicabile in quanto è stata adottata in contrasto con il diritto eurounitario. La Corte di Giustizia Europea, infatti, con sentenza del 9/11/2021, ha chiarito il significato e i limiti di applicazione della direttiva 2008/118/CE, statuendo che i prodotti energetici possono essere gravati da tributi ulteriori purché il relativo gettito sia vincolato ad una finalità specifica, e non inteso solo a contribuire genericamente al bilancio degli enti territoriali. Alla luce di tali considerazioni, i giudici di legittimità hanno accolto il ricorso dei contribuenti, ritenendo infondata la pretesa di pagamento dell’IRBA da parte della Regione Campania per il 2005.

Testo integrale della sentenza