Sentenza del 22/02/2016 n. 721/21 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Inammissibilità del ricorso in mancanza dell’avviso di ricevimento della notifica alla controparte.

I giudici della CTP di Enna avevano dichiarato inammissibile il ricorso per mancata allegazione al fascicolo della copia dell'avviso di ricevimento della raccomandata con cui il ricorrente aveva notificato l'impugnativa alla controparte.
Il contribuente, nel proporre appello, evidenziava che la Commissione non si era attivata per acquisire il riscontro dell'avvenuta notifica collegandosi al sito di Poste Italiane S.p.A..
I giudici palermitani ritengono infondato l'appello asserendo che la dichiarata violazione dell'art.22 del D.Lgs. 546/92  sia condivisibile in quanto il mancato riscontro agli atti delle ricevute di consegna e ricezione del ricorso alla controparte può far legittimamente presumere che il ricorso stesso non sia stato consegnato né ricevuto dal destinatario.
Infine, osservano ancora i giudici, nessuna mancanza può essere ascritta all'operato della Commissione tributaria provinciale, sulla quale non verte alcun obbligo né di ricerca della ricevuta postale tramite collegamento al sito delle poste, come preteso dal contribuente, né di concessione di un termine per la rinnovazione della notifica, in quanto ai sensi dell'art. 291 c.p.c. detta rinnovazione è applicabile solo ad un vizio di notifica ma non alla sua totale  omissione.

Testo integrale della sentenza