Sentenza del 14/12/2016 n. 3667/9 - Comm. Trib. Reg. per l'Emilia-Romagna

In caso di operazioni infragruppo spetta al contribuente dimostrare il valore normale dei beni ceduti

Le transazioni infragruppo devono essere sempre valutate in base al valore normale dei beni ceduti, non rilevando il contesto della eventuale più ampia operazione economica all'interno della quale vengono eseguite. La CTR emiliana, rifacendosi alla giurisprudenza della Suprema Corte (sent. nn. 18392/2015, 13387/2016), afferma come, a norma dell'art. 110 comma 7 del TUIR, spetti all'Amministrazione finanziaria la sola dimostrazione dell'esistenza di transazioni tra imprese collegate a un prezzo apparentemente inferiore a quello normale, mentre incombe sul contribuente la dimostrazione che tali operazioni siano avvenute con valori di mercato da considerarsi normali.

Testo integrale della sentenza