Sentenza del 27/04/2016 n. 1593/30 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

In caso di adesione al condono tombale il rimborso IRAP non è dovuto.

La CTP di Palermo, ritenendo inesistente un'apprezzabile organizzazione di tipo imprenditoriale in relazione all'attività di dottore commercialista esercitata dal ricorrente, riconosceva, in favore di quest'ultimo, il diritto al rimborso delle somme pagate a titolo di IRAP, per l'anno d'imposta 2002.

L'appellante Agenzia delle Entrate rilevava come, nel caso di specie, il rimborso in oggetto non risultasse concretamente dovuto poiché la contribuente, ai sensi dell'art. 7 della Legge 289/2002, aveva aderito al condono c.d. tombale per l'anno di riferimento nel quale aveva richiesto ed ottenuto il rimborso.

Secondo i giudici siciliani l'adesione al condono rende definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla  dichiarazione dei redditi e comporta l'implicita rinuncia al rimborso, anche laddove sussistano i requisiti soggettivi ed oggettivi per poterne godere.

Testo integrale della sentenza